Dottore commercialista e ragioniere commercialista

Dottore commercialista e ragioniere commercialista

La diatriba tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti ha origini lontane del tempo  più precisamente dalla fondazione delle prime Scuole superiori di Commercio, sorte nella seconda metà dell'800 che si posero in antagonismo con i ragionieri, professionisti la cui origine può essere fatta risalire all'epoca dell'impero romano qando già esisteva la figura del "rationale" paragonabile all'attuale professione del contabile. L'antagonismo si esacerbò con la nascita nel 1902 dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, con la quale agli studenti che uscivano dai corsi di economia venne dato il titolo di Dottore, elevando la loro posizione rispetto a quella dei semplici ragionieri.

In effetti le due professioni, quella del dottore commercialista e quella del ragioniere, rappresentano un caso anomalo fra le professioni in Italia, infatti pur provenendo da percorsi di studi chiaramente distinti di fatto le loro funzioni collimano. Per questo motivo per lungo tempo si è assistito da un lato alla richiesta da parte dei ragionieri ad unificare l'albo in quanto le due professioni sono praticamente sovrapposte, dall'altro nella ricusazione da parte dei Dottori commercialisti di questa richiesta che negava al commercialista la superiorità del suo titolo di studio. Con il tempo la posizione dei Dottori commercialisti si è in qualche modo ammorbidita, anche in virtù di alcune sentenze e dell'emissione del decreto legislativo n. 239 del 2oo5 che ha unificato l'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili a partire dal primo gennaio 2008. Questo decreto all'art. 61 comma 6 recita "agli iscritti della sezione A (quella dedicata ai commercialisti n.d.r.) dell'albo, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di ragioniere commercialista" , sancendo di fatto il titolo di commercialista anche per i ragionieri, ma solo per coloro i quali possedevano il requisito dell'iscrizione prima dell'unificazione dell'ordine. Oggi per iscriversi all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nella sez. A è necessaria la laurea specialistica in Scienze dell'economia, in scienze economiche aziendali o altra laurea specialistica rilasciata dalle facoltà di economia e superare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Così oggi il ragioniere commercialista è una figura che andrà via via scomparendo, poiché non è più possibile avere l'abilitazione con il solo diploma di scuola secondaria superiore e un periodo di pratica, neanche per iscriversi alla sezione B dell'albo quella degli esperti contabili per la quale la legge vigente richiede il possesso della laurea di primo livello. Vediamo quali sono di seguito le funzioni di esclusiva competenza degli iscritti all'albo dei commercialisti alla sezione A così come previsto dal dl n239/2005:

  • La revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti;
  • le valutazioni di azienda;
  • l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi di giurisdizione tributaria;
  • l'incarico di curatore, commissario giudiziario e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie ed amministrative, nonché a funzione di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziarie;
  • le funzioni di sindaco, e altre funzioni di controllo e sorveglianza in società ed enti;
  • le funzioni di ispettore ed amministratore giudiziario;
  • la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento;
  • la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
  • il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;
  • l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
  • l'attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici;
  • il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
  • la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;
  • la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti

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